“Regole condivise con le aziende dei trasporti pubblici e le associazioni dei consumatori”
Via libera della Giunta alla delibera che fissa gli indirizzi rivolti alle aziende di Tpl per uniformare l’applicazione sul territorio regionale di quanto previsto nel Decreto Rilancio
In arrivo i rimborsi agli abbonati e utenti del servizio ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale (bus urbani ed extraurbani) per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio durante il periodo del lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale che fissa gli indirizzi destinati alle aziende di trasporto pubblico per uniformare l’applicazione sul territorio regionale dell’articolo 215 del Decreto Rilancio, convertito in legge in via definitiva la scorsa settimana dal Parlamento italiano.
“Si tratta di una misura di ristoro sollecitata dalle stesse Regioni- afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini– che va incontro alle legittime aspettative dei pendolari e, più in generale, degli utilizzatori dei mezzi pubblici, oltre a definire un quadro di riferimento certo ai fini del riconoscimento dei mancati ricavi delle aziende di trasporto pubblico locale. Nella stesura della delibera abbiamo tenuto conto delle osservazioni avanzate dalle stesse aziende di Tpl e dalle principali associazioni dei consumatori dopo un approfondito confronto e vigileremo affinché i rimborsi arrivino nel modo più veloce e senza complicazioni burocratiche ai cittadini interessati”.
Hanno diritto al risarcimento, precisa la delibera regionale, gli studenti e i lavoratori-pendolari titolari di abbonamento mensile e annuale, rispettivamente per il periodo 23 febbraio-3 giugno 2020 e 8 marzo-17 maggio 2020. La richiesta va presentata entro il 30 novembre prossimo all’Azienda di trasporto pubblico che ha emesso l’abbonamento, preferibilmente on line sul portale della stessa azienda, allegando alla domanda l’autocertificazione della condizione di studente, se richiesta.
Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un voucher rilasciato al massimo entro 30 giorni dalla richiesta, come disposto dal Decreto Rilancio. L’entità sarà calcolata in rapporto ai giorni di mancato utilizzo dell’abbonamento, sia mensile che annuale. In alternativa, possono richiedere il rimborso in contanti, secondo modalità definite da ciascuna azienda di Tpl, gli studenti under 14 già titolari di abbonamento annuale che a partire dal prossimo mese di settembre non lo pagheranno più per la decisione presa dalla Giunta regionale di renderlo per loro gratuito.
Per quanto riguarda i biglietti ferroviari di corsa semplice acquistati prima dell’8 marzo e con scadenza 8 marzo-17 maggio 2020, sarà riconosciuto un voucher di pari valore. Nessun rimborso invece per i biglietti di corsa semplice e i carnet validi sui bus urbani ed extraurbani in quanto per questi titoli di viaggio non è prevista una scadenza di utilizzo.
I voucher rilasciati dalle aziende di trasporto saranno validi fino ad un anno dall’emissione, sono spendibili in un’unica soluzione, non si possono cedere e vanno utilizzati preferibilmente come sconto sull’emissione di un nuovo abbonamento o per l’acquisto di singoli biglietti o carnet di biglietti.
Regole particolari valgono per alcune tipologie di abbonamento. Per quelli mensili, annuali e annuali per studenti della tipologia “Mi muovo anche in città” è previsto il rimborso per la sola tratta ferroviaria pagata dall’utente. La richiesta di rimborso va presentata all’azienda Trenitalia Tper anche se gli abbonamenti sono stati emessi da Tper. Per gli abbonamenti riconducibili a politiche di “mobility management”, le modalità di rimborso saranno definite direttamente tra società di trasporto pubblico e azienda o altra istituzione convenzionata.
Per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovraregionale, modalità e misura dei rimborsi dovranno necessariamente essere coordinate a livello nazionale e quindi al momento esulano dagli indirizzi regionali.